Rottamazione Quinquies: Domanda da presentare entro il 30 Aprile 2026

Scritto da: Pasquale Cappabianca

Il 30 Aprile 2026 è la data ultima per presentare la domanda telematica di adesione alla Rottamazione Quinquies.

In questo articolo vedremo insieme in cosa consiste e come funziona la domanda.

Iniziamo.

Ambito applicativo

La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° Gennaio 2000 e il 31 Dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

  • imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate, possono essere indicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto:

  • delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
  • della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 Settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.

La norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 Settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (Dlgs n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato, la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Prospetto informativo

Per conoscere quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies richiedi il Prospetto informativo in area riservata o tramite il form in area pubblica.

Nel Prospetto informativo sono elencati i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies introdotta dalla Legge n. 199/2025.

Il documento contiene l’elenco delle cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS che possono essere “definiti” e l’importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale).

Per ottenere il Prospetto informativo devi presentare la relativa domanda accedendo alla tua Area Riservata sul sito web dell’Agenzia della Riscossione.

Una volta richiesto il Prospetto informativo in area riservata:

  • visualizzerai immediatamente una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico;
  • nelle successive 12 ore riceverai una e-mail all’indirizzo che hai indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro i successivi 5 giorni.
    In caso di un elevato volume di richieste, l’invio dell’e-mail potrebbe richiedere più tempo.

Piano dei Pagamenti

Il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 Luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con le seguenti scadenze:

Nr. RataScadenza
31 Luglio 2026
30 Settembre 2026
30 Novembre 2026
dalla 4° alla 51°rispettivamente il 31 Gennaio, il 31 Marzo, il 31 Maggio, il 31 Luglio, il 30 Settembre ed il 30 Novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027
52°31 Gennaio 2035
53°31 Marzo 2035
54°31 Maggio 2035

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° Agosto 2026.

La norma specifica che l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a €100.

Cosa succede dopo

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 Giugno 2026, una “Comunicazione” di:

  • accoglimento della domanda contenente:
    • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
    • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
    • i moduli di pagamento precompilati;
    • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.

Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno della propria area riservata.

A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti “definibili”), siano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

Decadenza e perdita dei benefici

La Rottamazione-quinquies risulterà inefficace, a seguito dell’omesso ovvero insufficiente versamento:

  • della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 Luglio 2026);
  • di due rateanche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.

In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:

  • i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione; 
  • i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art.19 del DPR n. 602/1973. 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento sulla Rottamazione Quinquies, contatta il nostro Team.

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