Si può evitare di pagare l’IVA? Il nuovo Regime Transfrontaliero di Franchigia

Scritto da: Pasquale Cappabianca

A partire dal 1 Gennaio 2025 e per tutto il 2026, l’Unione Europea ha introdotto il Regime Transfrontaliero di Franchigia, che permette ai soggetti stabiliti in uno Stato membro dell’UE di:

  • non applicare l’IVA alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni, anche in altri Stati membri;
  • non essere obbligato ad aprire una posizione IVA in ciascuno degli Stati membri in cui si effettuano le vendite.

Di contropartita, chi aderisce al Regime non avrà diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

Vediamo come funziona.

Come funziona?

L’accesso al regime speciale transfrontaliero IVA favorisce una riduzione degli adempimenti burocratici e amministrativi, dal momento che lo Stato membro di stabilimento (es. l’Italia) diventa l’unico interlocutore del soggetto passivo d’imposta.

In particolare, le piccole imprese possono comunicare al proprio Stato membro di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime speciale IVA, al fine di essere esonerate da tutti gli adempimenti IVA, compreso l’assolvimento dell’imposta, per tutte le cessioni/prestazioni B2B e B2C effettuate in uno o più degli altri Stati membri.

I soggetti passivi stabiliti in Italia, per essere autorizzati all’adozione del regime, inviano una comunicazione preventiva attraverso i servizi online dell’Agenzia delle entrate.

Chi può accedere?

Possono beneficiare del Regime Transfrontaliero di Franchigia le piccole imprese che:

  • sono stabilite in Italia;
  • sono in Regime Ordinario o in Regime Forfettario;
  • conseguono un volume di affari complessivo complessivo (in UE) inferiore a €100.000.

Può accedere al regime speciale IVA, per operare in uno o più degli altri Stati membri (c.d. Stati membri di esenzione)qualunque soggetto passivo o piccola impresa stabilita in Italia, ad eccezione degli operatori economici che svolgono prevalentemente attività di cessione di mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti in altro Stato membro.

Requisiti di accesso

Le piccole imprese italiane possono richiedere di accedere al regime speciale IVA in un altro Stato membro se:

  • nell’anno in corso, fino alla data di presentazione della comunicazione preventiva, e nell’anno civile precedente hanno realizzato un volume d’affari annuo non superiore a €100.000 in UE;
    (alcuni Stati membri potrebbero richiedere un periodo di osservazione che ricomprende anche il secondo anno civile precedente alla data di presentazione della comunicazione preventiva);
  • il volume d’affari annuo realizzato nello Stato UE in cui si applica il regime di franchigia non deve essere superiore nell’anno civile precedente e nell’anno civile in corso fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva a quello previsto da tale Stato (es. €85.000 per l’Italia, €25.000 per la Germania, ecc.);
  • sono identificate, ai fini dell’accesso al regime speciale IVA, solo nello Stato italiano.

Se la piccola impresa è identificata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso dall’Italia, l’identificativo attribuito in precedenza dallo Stato membro viene cessato.

Per verificare se puoi accedere al Regime Transfrontaliero di Franchigia, puoi utilizzare il Simulatore messo a disposizione sul sito web dell’Unione Europea:

SME Scheme – Simulatore di Accesso al Regime

Come aderire al Regime

Per aderire al regime è necessario utilizzare il servizio “Registrazione diretta al regime PI”, effettuando l’accessa alla propria Area Riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate:

Mediante il servizio web è possibile:

  • iscriversi al Regime;
  • aggiornare i dati precedentemente inseriti;
  • comunicare di non volersi più avvalere del regime di franchigia;
  • consultare l’elenco delle comunicazioni trasmesse;
  • consultare la situazione delle operazioni effettuate avvalendosi dell’esenzione nei vari Stati.

Per richiedere l’iscrizione al Regime, clicca su “Nuova registrazione”:

Una volta inseriti i tuoi dati anagrafici, nella sezione “Stati di esenzione” puoi selezionare i Paesi Membri dell’UE per i quali intendi richiedere l’esenzione IVA:

Ricorda che il Regime di Franchigia Transfrontaliero non deve essere necessariamente applicato in tutti i paesi UE, ma è possibile richiederne l’accesso solo ad alcuni Stati membri e applicare le regole ordinarie negli altri.

Una volta scelti i Paesi in cui intendi applicare il Regime, procedi con l’inserimento del Fatturato Anno Corrente, Fatturato Anno Precedente e Fatturato Secondo Anno Precedente, specificando l’importo del Fatturato per Paese di vendita per ciascun anno:

Una volta compilato tutto, clicca su “Salva e procedi”

Dopodiché, una volta confermati i dati inseriti e verificato il riepilogo, potrai trasmettere la domanda telematica di applicazione del Regime.

A seguito dell’interlocuzione con gli altri Stati interessati e della verifica del possesso dei requisiti, l’Agenzia delle entrate attribuisce il numero di identificazione “EX” al soggetto richiedente.

Il soggetto passivo può applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l’Agenzia delle entrate ha comunicato al soggetto passivo stesso l’attribuzione del numero di identificazione “EX”.

Adempimenti

I soggetti passivi stabiliti in Italia, per poter aderire al regime in un altro Stato membro, devono assolvere i seguenti adempimenti:

  • comunicare preventivamente all’Agenzia delle entrate l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione, ottenendo l’attribuzione del suffisso “EX” (senza il quale non è possibile operare in regime di franchigia);
  • comunicare con il report trimestrale (Quarterly Report – pdf), a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre civile di riferimento ed entro l’ultimo giorno del medesimo mese, le informazioni riguardanti il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato ed in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;
  • comunicare l’eventuale superamento della soglia di volume d’affari annuo nell’Unione europea (€100.000), nonché la data in cui si è verificato tale evento, entro 15 giorni lavorativi da tale superamento e, contestualmente, il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia.

Cessazione dal Regime

Un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato italiano cessa di applicare il regime in uno o più degli altri Stati membri di esenzione nei seguenti casi:

  • se ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l’Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se tale comunicazione è stata presentata nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo;
  • se ha superato la soglia di volume d’affari annuo prevista dallo Stato membro di esenzione o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l’applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato;
  • se nel corso dell’anno civile è stata superata la soglia di €100.000 di volume d’affari nell’Unione europea; in tal caso, il soggetto passivo stabilito in Italia cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.

 A seguito della cessazione, ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l’attività o quando è comunque possibile desumere la cessazione dell’attività, l’Agenzia delle entrate provvederà a disattivare tempestivamente il suffisso “EX”.

Cosa inserire in Fattura?

Una volta ricevuta la conferma di ammissione al Regime Transfrontaliero di Franchigia, non devi addebitare l’IVA in Fattura (o nei Corrispettivi di Vendita) nei Paesi in cui hai richiesto l’applicazione del Regime.

Inoltre, devi indicare chiaramente in Fattura Elettronica:

  • che l’operazione è esente ai sensi del Regime di Franchigia Transfrontaliero;
  • il tuo identificativo “EX” che ti è stato assegnato in fase di accettazione della domanda di adesione al Regime.

La dicitura da riportare nella sezione “Causale” della Fattura Elettronica può essere del tipo “Operazione in franchigia IVA ai sensi del regime transfrontaliero di franchigia (art. XX D.Lgs. 180/2024) – ID EX: IT-EX-123456789”.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento sul Regime Transfrontaliero di Franchigia, contatta il nostro Team.

Ti piacerebbe ricevere una nostra Consulenza Personalizzata?
Prenota una call Completamente Gratuita!